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Statuto

 

Lo statuto comunale, nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto normativo approvato ed emanato dal Consiglio comunale, con cui il comune stabilisce il proprio ordinamento generale. La normativa sugli statuti comunali e provinciali è regolata dal d.lgs. 267 del 18 agosto 2000. In particolare, vi vengono riportati il funzionamento degli organi di governo locali, le modalità di partecipazione dei cittadini, le forme di collaborazione tra il comune e altri enti, l'organizzazione degli uffici. Si caratterizza inoltre per una breve introduzione che identifica il comune dal punto di vista territoriale e storico, con la descrizione di stemma e gonfalone, delle onorificenze di cui si decora.


STATUTO COMUNALE

  1. Art. 1 Autonomia.
  2. Art. 2 Finalità e funzioni.
  3. Art. 3 Forme associative.
  4. Art. 4 Territorio e sede comunale.
  5. Art. 5 Stemma e gonfalone.
  6. Art. 6 Consiglio comunale dei ragazzi.
  7. Art. 7 Organi
  8. Art. 8 Deliberazioni degli organi collegiali.
  9. Art. 9 Consiglio Comunale.
  10. Art. 10 Presidente del Consiglio Comunale.
  11. Art. 11 Consigliere anziano.
  12. Art. 12 Convocazione della prima seduta del consiglio.
  13. Art. 13 Sessioni e convocazioni ordinarie, straordinarie e urgenti.
  14. Art. 14 Scioglimento e sospensione del consiglio comunale.
  15. Art. 15 Linee programmatiche di mandato.
  16. Art. 16 Commissioni consiliari.
  17. Art. 17 Consiglieri.
  18. Art. 18 Diritti e doveri dei consiglieri.
  19. Art. 19 Surroga e supplenza dei consiglieri.
  20. Art. 20 Gruppi consiliari.
  21. Art. 21 Sindaco.
  22. Art. 22 Durata del mandato del Sindaco e dei consigli.
  23. Art. 23 Vicesindaco.
  24. Art. 24 Mozione di sfiducia.
  25. Art. 25 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco.
  26. Art. 26 Giunta comunale.
  27. Art. 27 Composizione della giunta comunale.
  28. Art. 28 Nomina della giunta comunale.
  29. Art. 29 Funzionamento della giunta.
  30. Art. 30 Competenze della giunta.
  31. Art. 31 Partecipazione popolare
  32. Art. 32 Associazionismo
  33. Art. 33 Diritti delle associazioni
  34. Art. 34 Contributi alle associazioni
  35. Art. 35 Volontariato
  36. Art. 36 Consultazioni popolari.
  37. Art. 37 Petizioni
  38. Art. 38 Proposte
  39. Art. 39 Istanze
  40. Art. 40 Referendum
  41. Art. 41 Accesso agli atti.
  42. Art. 42 Diritto di informazione
  43. Art. 43 Diritto di intervento nei procedimenti amministrativi
  44. Art. 44 Procedimenti ad istanza di parte.
  45. Art. 45 Il Difensore civico
  46. Art. 46 Servizi pubblici comunali
  47. Art. 47 Forme dei servizi pubblici
  48. Art. 48 Principi strutturali ed organizzativi.
  49. Art. 49 Organizzazione degli uffici e del personale.
  50. Art. 50 Regolamento degli uffici e dei servizi.
  51. Art. 51 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione.
  52. Art. 52 Collaborazioni esterne
  53. Art. 53 Segretario comunale.
  54. Art. 54 Nomina e revoca del segretario comunale.
  55. Art. 55 Ruolo e funzioni del Segretario comunale.
  56. Art. 56 Collegio dei revisori dei conti.
  57. Art. 57 Funzioni dell’organo di revisione.
  58. Art. 58 Tesoreria.
  59. Art. 59 DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I Principi generali

Art. 1 Autonomia.

  1. Il Comune di Rignano Flaminio è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
  2. Il Comune si avvale della sua autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria, nel rispetto della Costituzione e nell’ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei fini istituzionali.
  3. Il Comune rappresenta la comunità di Rignano Flaminio nei rapporti con lo Stato, con la Regione Lazio, con la Provincia di Roma e con gli altri enti e soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2 Finalità e funzioni.

  1. Il Comune valorizza ogni forma di collaborazione e cooperazione con gli altri enti, armonizzando le proprie finalità con quelle dei Comuni limitrofi rappresentati dalla Conferenza dei Sindaci dell’area Flaminia- Cassia- Tiberina, della
  2. A.S.L. territoriale, della Provincia di Roma e della Regione Lazio.
  3. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Rignano Flaminio, ispirandosi ai valori e agli obbiettivi della costituzione.
  4. Il Comune nella sua azione si orienta verso:
    1. La rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;
    2. La promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale;
    3. Il recupero, tutela e valorizzazione delle risorse umane, naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
    4. La tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
    5. Il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
    6. La promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana.

Art. 3 Forme associative.

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare apposite convenzioni e costituire consorzi con altri comuni, nonché promuovere accordi di programma con altri enti locali, secondo quanto previsto dagli art. 30 – 31 – 34 del D.L. del 18/08/2000 n°267.

Art. 4 Territorio e sede comunale.

  1. Il territorio del comune si estende per 3877 Ha e confina con i comuni di S. Oreste, Civitella S. Paolo, Capena, Morlupo, Magliano Romano, Calcata, Faleria.
  2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in p.zza IV Novembre n°1.
  3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 5 Stemma e gonfalone.

  1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Rignano Flaminio.
  2. Lo stemma del comune è come descritto dal decreto del Consiglio dei Ministri del 27/12/1976 e riportato nel bozzetto allegato.
  3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente ad una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
  4. La giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 6 Consiglio comunale dei ragazzi.

  1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
  2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’Unicef.
  3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
 

TITOLO II Ordinamento strutturale

Art. 7 Organi

  1. Sono organi del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta ; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
  2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.
  3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
  4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 8 Deliberazioni degli organi collegiali.

  1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
  2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
  3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente.
  4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 9 Consiglio Comunale.

  1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio Comunale può essere attribuita ad un consigliere comunale come da successivo art. 10. In caso contrario il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.
  2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
  3. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
    1. statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48 comma 3 del d.l. n°267, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
    2. programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
    3. convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
    4. istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
    5. assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
    6. istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
    7. indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
    8. contrazione dei mutui non previsti espressamente in altri atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
    9. spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
    10. acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
    11. definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dei Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti dei consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
  4. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.
  5. Le deliberazione in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 10 Presidente del Consiglio Comunale.

  1. Il Consiglio Comunale può eleggere il proprio presidente. Nel caso non si provveda a tale elezione, i compiti del presidente rimangono in carico al Sindaco.
  2. Il presidente del Consiglio Comunale viene eletto tra i consiglieri. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.
  3. Il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio, in termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
  4. Il presidente del consiglio comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
  5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.
  6. Il Presidente del Consiglio Comunale ha diritto ad una indennità di funzione nei limiti fissati dall’art.82 del D.L.267 e successive modificazioni.

Art. 11 Consigliere anziano.

È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita
dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del sindaco neoeletto e
di candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi di legge. A parità di cifra
le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal più anziano di età.

Art.11 bis
“1. E’ istituito il Consigliere aggiunto eletto in rappresentanza degli stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, legittimamente presenti sul territorio nazionale e residenti nel Comune per ragioni di studio o di lavoro. Le elezioni disciplinate da apposito Regolamento, avvengono, di norma in coincidenza con le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale.
2. Il Consigliere aggiunto, senza concorrere a determinare il numero legale, ha titolo a partecipare alle Sedute del Consiglio comunale con diritto di parola sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, senza diritto di voto. Partecipa ai lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti.
3. Il Consigliere aggiunto gode degli stessi diritti e prerogative del consigliere  comunale di cui agli articoli 17-18 e 19 del presente Statuto”;

“1. E’ istituito il Consigliere aggiunto eletto in rappresentanza degli stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, legittimamente presenti sul territorio nazionale e residenti nel Comune per ragioni di studio o di lavoro. Le elezioni disciplinate da apposito Regolamento, avvengono, di norma in coincidenza con le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale.
2. Il Consigliere aggiunto, senza concorrere a determinare il numero legale, ha titolo a partecipare alle Sedute del Consiglio comunale con diritto di parola sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, senza diritto di voto. Partecipa ai lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti.
3. Il Consigliere aggiunto gode degli stessi diritti e prerogative del consigliere
comunale di cui agli articoli 17-18 e 19 del presente Statuto”;

Art. 12 Convocazione della prima seduta del consiglio.

  1. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
  2. La prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all’elezione del presidente del consiglio.
  3. Nella prima seduta del consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiararne la ineleggibilità quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge.
  4. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale a sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n° 223.

Art. 13 Sessioni e convocazioni ordinarie, straordinarie e urgenti.

  1. L’attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
  2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione , del rendiconto della gestione e della verifica degli equilibri di bilancio.
  3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
  4. La convocazione dei Consiglio e l'ordine dei giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal presidente del consiglio secondo quanto previsto dal precedente articolo 10.
  5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere o a persona con lo stesso convivente nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.
  6. l'integrazione dell'ordine dei giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e deve essere effettuata almeno 24 ore prima dei giorno in cui è stata convocata la seduta.
  7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio contestualmente alla notifica ai Consiglieri Comunali e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
  8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno tre giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno ventiquattro ore prima nel caso di eccezionale urgenza. I termini di cui sopra sono raddoppiati, nel caso di sessioni ordinarie, nelle quali è all’ordine del giorno il bilancio di previsione o il rendiconto di gestione.
  9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
  10. Alle sedute del consiglio comunale partecipa il segretario comunale per la redazione del verbale.
  11. La riunione è valida con la presenza della metà del numero dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.

Art. 14 Scioglimento e sospensione del consiglio comunale.

Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’interno, secondo quanto stabilito dall’art. 141 del d.l. 267 nonché dagli art. 52 e 53 del d.l. 267.

Art. 15 Linee programmatiche di mandato.

  1. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
  2. Con cadenza semestrale e dunque entro il 30 giugno e 30 dicembre di ogni anno il consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. È facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
  3. Al termine del mandato politico - amministrativo, il sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 16 Commissioni consiliari.

  1. Il Consiglio Comunale istituisce, con apposita deliberazione, le Commissioni permanenti; può altresì istituire commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanta riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e/o di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
  2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
  3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio per la nomina delle Commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. La delibera di istituzione delle Commissioni permanenti dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti alla riunione del Consiglio.

Art. 17 Consiglieri.

  1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.
  2. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione dei Consiglio Comunale. A tale riguardo il Presidente del consiglio comunale, a seguitodell’avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta ai sensi di legge, a comunicargli l'avvio dei procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del consiglio comunale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio comunale esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificativi presentate da parte dei consigliere interessato.

Art. 18 Diritti e doveri dei consiglieri.

  1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione dei consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione dei consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 10 del presente statuto e di presentare interrogazioni e mozioni.
  2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune‚ nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
  3. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.
  4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.
  5. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni, secondo quanto previsto dall’art.82 del D.L.n°267 e successive modificazioni.

Art. 19 Surroga e supplenza dei consiglieri.

  1. Nei consigli comunali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
  2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo 59 del d.l. 267, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica dei provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 20 Gruppi consiliari.

  1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale unitamente alla indicazione dei nomi dei Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
  2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
  3. E' istituita la conferenza dei capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento dei consiglio comunale.
  4. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso il domicilio eletto ai sensi dell'art. 18 comma 4.
  5. Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente agli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
  6. I Gruppi Consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione per tale scopo dal sindaco.

Art. 21 Sindaco.

  1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico, le cause di cessazione dalla carica e la durata in carica.
  2. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune.
  3. Il Sindaco rappresenta l’ente, convoca e presiede la giunta nonché il consiglio nel caso in cui non sia stato eletto il presidente; sovrintende inoltre al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all’esecuzione degli atti.
  4. Il Sindaco nomina e revoca i componenti della Giunta.
  5. Il Sindaco può delegare le sue competenze e le sue attribuzioni agli assessori e può attribuire deleghe ed incarichi a consiglieri comunali od anche a cittadini estranei al Consiglio per attività che comportino una specifica esperienza e competenza professionale. Il conferimento delle deleghe deve essere comunicato al consiglio nella prima seduta successiva al conferimento nonché pubblicato all’albo pretorio.
  6. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 del d.l. 267 esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.
  7. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
  8. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottato dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi dei precedente comma.
  9. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. - 10bis. Il sindaco proclama il lutto cittadino in occasione del decesso di persona che hanno illustrato la città nel campo sociale, istituzionale, scientifico, artistico e letterario.
  10. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
  11. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi.
  12. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento comunale.
  13. Il Sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
  14. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.
  15. Il Sindaco ha diritto ad una indennità di funzione nei limiti fissati dall’art.82 del D.L. n°267

Art. 22 Durata del mandato del Sindaco e dei consigli.

  1. Il Sindaco ed il consiglio comunale durano in carica per un periodo di 5 anni.
  2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
  3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 23 Vicesindaco.

Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni dei Sindaco, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo.

Art. 24 Mozione di sfiducia.

  1. Il voto dei Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
  2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
  3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 25 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco.

  1. In caso di impedimento permanente, rimozione,decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento dei consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
  2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché‚ nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del d.l. 267.
  3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
  4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta.

Art. 26 Giunta comunale.

  1. La giunta è l’organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
  2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generati ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
  3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale la sua attività in sede di esame dei rendiconto della gestione. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta.

Art. 27 Composizione della giunta comunale.

  1. la Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un minimo di quattro ad un massimo di sei Assessori, di cui uno è investito della carica di vice sindaco.
  2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere nel numero massimo di un terzo dei componenti della giunta, arrotondato per difetto.
  3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute dei Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 28 Nomina della giunta comunale.

  1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
  2. Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari.
  3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalle leggi; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano fra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.
  4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione dei rinnovo dei Consiglio Comunale.

Art. 29 Funzionamento della giunta.

  1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
  2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
  3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 30 Competenze della giunta.

  1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e compie tutti gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze del Sindaco o degli organi di decentramento.
  2. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali; dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso
  3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
    1. adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti del Consiglio;
    2. approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi;
    3. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
    4. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
    5. elabora i criteri per la determinazione e la modifica dei tributi e delle tariffe dei servizi;
    6. nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
    7. propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ed enti e persone;
    8. approva la programmazione triennale del fabbisogno del personale;
    9. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni a cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;
    10. esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto, ad altro organo;
    11. approva gli accordi di contrattazione decentrata;
    12. decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;
    13. determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
    14. approva il Peg su proposta del responsabile del servizio;
    15. conferisce incarichi legali per la difesa e nell’interesse dell’ente su ogni competenza residuale non riservata per legge al Consiglio od ai responsabili dei servizi.
  4. Ai componenti della Giunta spetta una indennità di funzione secondo quanto previstodall’art.82 del D.L.267 e successive modificazioni.

TITOLO III Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Art. 31 Partecipazione popolare

  1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.
  2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
  3. Il Consiglio comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Art. 32 Associazionismo

  1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
  2. A tal fine la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra e riconosce le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le associazioni a rilevanza sovracomunale ed i comitati di quartiere liberamente costituitisi.
  3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
  4. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
  5. Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni

Art. 33 Diritti delle associazioni

  1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera.
  2. Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni, possono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
  3. I pareri devono pervenire all’ente entro un massimo di 30 giorni dalla data della richiesta.

Art. 34 Contributi alle associazioni

  1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.
  2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, strutture, beni o servizi, anche in modo gratuito.
  3. La modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
  4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale; l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
  5. Le associazioni che hanno ricevuto dall’ente contributi in denaro o natura devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 35 Volontariato

  1. Il Comune promuove forme di volontariato per coinvolgere la popolazione in attività volte al miglioramento delle qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.
  2. Il volontariato potrà essere interpellato per esprimere il proprio punto di vista sui programmi dell’ente.

Art. 36 Consultazioni popolari.

  1. L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.
  2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento e devono riguardare materie di esclusiva competenza locale; esse non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 37 Petizioni

  1. I cittadini, singoli o associati, nonché gli stranieri regolarmente soggiornanti, possono rivolgersi agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune , per esporre esigenze di natura collettiva e per indire assemblee pubbliche se la petizione è inoltrata da almeno 200 persone.
  2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.
  3. Se la petizione è inoltrata da almeno 200 persone, l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
  4. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.
  5. Se la petizione è sottoscritta da almeno 300persone, ciascun consigliere può chiedere, con apposita istanza, che il testo della petizione sia posto in discussione nella successiva seduta del Consiglio comunale da convocarsi entro 30 giorni.

Art. 38 Proposte

  1. Qualora un numero di elettori del comune, non inferiore al 5% degli elettori iscritti nelle liste elettorali al 31.12 dell’anno precedente, avanzi al sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciar dubbi sulla natura dell’atto e sul suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all’organo competente ed ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 45 giorni dal ricevimento.
  2. L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
  3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate all’albo e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 39 Istanze

  1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.
  2. La risposta alla interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dalla interrogazione.

Art. 40 Referendum

  1. Soggetti promotori dei referendum in materie di competenza comunale possono essere:
    1. Il Consiglio comunale, con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune;
    2. Un numero di elettori residenti non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali al 31.12 dell’anno precedente.
  2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
    1. Statuto comunale
    2. Regolamento del consiglio comunale
    3. Piano regolatore e strumenti urbanistici attuativi
    4. Appalti e concessioni
    5. Provvedimenti relativi ad acquisizione, alienazione e permuta di immobili.
  3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
  4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
  5. Il Consiglio comunale approverà un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
  6. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.
  7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alla consultazione almeno la metà più uno degli aventi diritto.
  8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
  9. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
  10. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art. 41 Accesso agli atti.

  1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
  2. Possono essere sottratti alla consultazione gli atti di cui, per esplicite indicazioni di legge o temporanee e motivate dichiarazioni del sindaco, sia vietata l’esibizione.
  3. La visione degli atti di cui al primo comma, può avvenire senza particolari formalità, dietro richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
  4. In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto, l’interessato può rinnovare la richiesta per scritto al sindaco del comune, che deve comunicare le proprie motivate determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
  5. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
  6. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, di eventuali bolli e dei diritti di ricerca e visura.

Art. 42 Diritto di informazione

  1. Tutti gli atti dell’amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato e nei casi previsti dal comma 2 del precedente art.41, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
  2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito albo facilmente accessibili a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale.
  3. L’affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.
  4. Gli atti aventi destinatario determinato, devono essere notificati all’interessato.
  5. Le ordinanze e i conferimenti di contributi ad enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
  6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l’affissione negli spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo necessario e darne opportuna divulgazione.

Art. 43 Diritto di intervento nei procedimenti amministrativi

  1. Chiunque sia portatore di un diritto o di in interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento.
  2. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 44 Procedimenti ad istanza di parte.

  1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte, il soggetto che ha presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito.
  2. Il funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato, entro 30 dalla richiesta o nel termine inferiore fissato dal regolamento.
  3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l’emanazione di un atto o provvedimento amministrativo, deve essere data opportuna risposta per scritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
  4. Nel caso l’atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
  5. Tali soggetti possono inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 45 Il Difensore civico

  1. Il Consiglio comunale ha la possibilità di eleggere il Difensore civico secondo quanto previsto dall’ art.11 del D.L. 267.
  2. La votazione avverrà a scrutinio segreto e sarà necessaria la maggioranza qualificata di 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.
  3. I compiti, le prerogative e le funzioni del Difensore civico, nonché eventuali incompatibilità o motivi di ineleggibilità, saranno individuati nell’apposito regolamento.

TITOLO IV SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI COMUNALI

Art. 46 Servizi pubblici comunali

  1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo civile ed economico della comunità locale
  2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
  3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999,n.286 relativo alla qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi.

Art. 47 Forme dei servizi pubblici

  1. I servizi pubblici locali possono essere gestiti nelle seguenti forme:
    1. In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.
    2. In concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale.
    3. A mezzo di azienda speciale, anche la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.
    4. A mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.
    5. A mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
    6. A mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’articolo 116 del D.L. 267.

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

Art. 48 Principi strutturali ed organizzativi.

  1. Il Comune disciplina, con proprio regolamento, in conformità allo statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità .
  2. L’amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obbiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
    1. Una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi.
    2. L’analisi e l’individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato.
    3. L’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti. d. Il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 49 Organizzazione degli uffici e del personale.

  1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e di servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco ed alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.
  2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
  3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.
  4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini

Art. 50 Regolamento degli uffici e dei servizi.

  1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.
  2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obbiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obbiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
  3. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale di dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 51 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione.

  1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale di alta specializzazione nel caso in cui, tra i dipendenti dell’ente, non siano presenti analoghe professionalità.
  2. La giunta comunale, nel caso di vacanza del posto o per gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo ai sensi di legge.
  3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 52 Collaborazioni esterne

  1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
  2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione, devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 53 Segretario comunale.

  1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.
  2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.

Art. 54 Nomina e revoca del segretario comunale.

  1. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
  2. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato.
  3. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d’ufficio.

Art. 55 Ruolo e funzioni del Segretario comunale.

  1. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
  2. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività.
  3. Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione.
  4. Può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente.
  5. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
  6. Esercita le funzioni di direttore generale nell’ipotesi prevista dall’articolo 108 comma 4 del D.L. 267
  7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici, può prevedere un vice segretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
  8. Il rapporto di lavoro del segretario comunale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.P.R. 465/99 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 56 Collegio dei revisori dei conti.

  1. Il consiglio comunale elegge con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
  2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti.
    1. Uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
    2. Un tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti;
    3. Uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri.
  3. Il comune segnala al proprio tesoriere, i nominativi dei soggetti cui è affidato l’incarico di revisore, entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della delibera di nomina.
  4. 4. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni.

Art. 57 Funzioni dell’organo di revisione.

  1. Il collegio dei revisori svolge le seguenti funzioni:
    1. Attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
    2. Pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, in conformità a quanto disposto dall’articolo n.239 del D.L. 267.
    3. Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l’organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento.
    4. Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto con le modalità e nei termini previsti dall’articolo n. 239 del D.L..267
    5. Referto all’0rgano consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configuri ipotesi di responsabilità.
    6. Verifiche trimestrale di cassa.
    7. Verifica trimestrale della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all’articolo n.233 del D.L.267
  2. Al fine di garantire l’adempimento delle funzioni di cui al comma precedente, l’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente e può partecipare all ‘ assemblea dell’organo consiliare per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell’organo consiliare e, se invitato, alle riunioni dell’organo esecutivo.
  3. L’organo di revisione è dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dello statuto e dai regolamenti.
  4. I singoli componenti dell’organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controllo individuali.

Art. 58 Tesoreria.

  1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da norme pattizie.
  2. Il tesoriere esegue le operazioni di sui al comma precedente, nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n.720 e successive modificazioni.
  3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato al comune e viene gestito dal tesoriere.

Art. 59 DISPOSIZIONI FINALI

  1. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
  2. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore, decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio.
  3. L’ufficio del Ministero dell’Interno, istituto per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.
 

Lo Statuto è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 52 del 29.11.2001 ed è stato modificato (parte in neretto) con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 27.09.2004.

Ultima Modifica: 22/08/2023