Prevenzione degli incendi e tutela ambientale

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Con Ordinanza sindacale n. 4 del 30.04.2025 si rendono note le disposizioni per la prevenzione degli incendi e la tutela ambientale in vista dell'approssimarsi della stagione estiva.

Data:

09 maggio 2025

Tempo di lettura:

3 min

prevenzione incendi
prevenzione incendi

Con Ordinanza sindacale n. 4 del 30.04.2025 si rendono note le disposizioni per la prevenzione degli incendi e la tutela ambientale in vista dell'approssimarsi della stagione estiva e le relative sanzioni per chiunque violi le disposizioni contenute nell'Ordinanza sindacale n. 4 del 30.04.2025.

NEL PERIODO DAL 15 GIUGNO 2025 AL 30 SETTEMBRE 2025 , stabilito di “grave pericolosità” a rischio di incendio boschivo, in tutte le aree che insistono sul territorio comunale a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo, di cui all’art. 2 della richiamata Legge
n. 353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti: o il divieto, ai sensi dell’art. 10, comma 5 della legge 353 del 21/11/2000, di tutte le azioni e le attività che potrebbero provocare, anche solo potenzialmente, l’innesco di un incendio; o il divieto di accendere fuochi di ogni genere e, in particolare:

  •  il divieto di bruciare nei campi, anche in fondi incolti, le stoppie delle culture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti;
  •  il divieto di bruciare gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, vicinali, interpoderali, provinciali e i tratti autostradali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzati; o il divieto di far brillare mine o usare esplosivi; o il divieto di usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  • il divieto di usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti);
  • il divieto di aprire o ripulire i viali parafuoco con I’uso del fuoco;
  • il divieto di usare fornelli o inceneritori che producano faville e/o brace;
  •  il divieto di fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  •  il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta (meglio note come “lanterne cinesi” o “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere) nonché articoli pirotecnici di qualsivoglia natura;
  • il divieto di fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
  •  il divieto di transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata, all’interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli utilizzati nell’ambito di attività agro- silvo-pastorali autorizzate, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
  • il divieto di mantenere la vegetazione infestante e/o rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

Per tutte le informazioni, si prega di consultare l'Ordinanza sindacale n. 4 del 30.04.2025 che si allega nella sezione sottostante.

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Ultimo aggiornamento: 09/05/2025, 09:18

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