Segnalazione certificata di agibilità

 

E' stato pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 52 alla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/2016 il  DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 - Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Entrata in vigore del provvedimento: 11 DICEMBRE 2016
Il provvedimento interviene sulla semplificazione in materia di attività commerciali e assimilabili, ambiente ed edilizia, per quest'ultima tramite rilevanti modifiche al Testo Unico dell’edilizia (DPR n. 380/2001).
SEMPLIFICAZIONI PER LA MATERIA EDILIZIA
Il decreto individua quattro procedure principali: attività di edilizia libera, Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e Permesso di costruire (PDC). Scompaiono quindi la DIA e la CIL. È inoltre prevista: la SCIA (in sostituzione della DIA art. 22 co. 3) in alternativa al permesso di costruire e, con successivo decreto del Ministero della salute, saranno definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.
SEZIONE II - Edilizia
1 - Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi
2 - Altri adempimenti successivi all'intervento edilizio
3 - Impianti alimentati da fonti rinnovabili
1. Sostituzione della SuperDIA in favore della SCIA alternativa al permesso di costruire - La Denuncia di inizio attività (DIA), già tempo addietro sostituita dalla SCIA (art.22 co. 1 e 2) e che sopravvive attualmente nel Testo unico dell’edilizia solo per gli interventi realizzabili con tale procedura in alternativa al permesso di costruire (cd. “SuperDIA” o più tecnicamente “DIA alternativa al permesso di costruire”) viene definitivamente abbandonata in favore della SCIA alternativa al permesso di costruire. La disciplina pregressa, fatto salvo il mutamento del titolo, rimane sostanzialmente invariata (interventi realizzabili, onerosità del procedimento, possibilità di richiedere comunque per gli stessi interventi il permesso di costruire, ecc.), ed è attuata tramite modifiche di coordinamento agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 380/2001.
2. Interventi in edilizia libera e interventi subordinati a Comunicazione di inizio lavori – Molto importanti sono le modifiche che si prevedono di ampliare il range degli interventi realizzabili in edilizia libera, cioè senza necessità di effettuare alcuna comunicazione, attraverso l’aggiunta a questi degli interventi ora sottoposti invece a Comunicazione di inizio lavori “semplice” (opere temporanee, finiture e pavimentazioni esterne, pannelli solari fotovoltaici a servizio degliedifici,areeludiche) e, viene eliminato il regime della Comunicazione di inizio lavori “semplice” (CIL) e pertanto la Comunicazione di inizio lavori dovrà essere sempre “asseverata” (CILA) dalla dichiarazione asseverata da parte di un tecnico abilitato relativamente alla conformità dell’intervento da realizzarsi alle norme urbanistiche ed edilizie.
3. Abolizione del certificato di agibilità in favore della “Segnalazione certificata di agibilità” - In sostituzione dell’attuale certificato di agibilità , si prevede che sia l’interessato a presentare una “Segnalazione certificata di agibilità” con il medesimo obiettivo di attestare le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati. 

[fonte: Gazzetta Ufficiale]

Ultima Modifica: 14/12/2016