Per la pratica di separazione e divorzio esistono due procedure:
■ separazione e divorzio con l'assistenza dell'avvocato;
■ separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di stato civile.
Ai sensi della legge 6 maggio 2015, n. 55 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè di comunione tra i coniugi"
> nelle separazioni giudiziali:
> nelle separazioni consensuali (anche in caso di trasformazione da giudiziale a consensuale):
L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11.11.2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Presupposti per la domanda di divorzio (Legge 6 maggio 2015, n. 55):
■ nelle separazioni giudiziali: dodici mesi
■ nelle separazioni consensuali: sei mesi
L'art. 12 della legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dal 11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Presupposti per la domanda di divorzio (Legge 6 maggio 2015, n. 55):
■ nelle separazioni giudiziali: dodici mesi
■ nelle separazioni consensuali: sei mesi
Diritto fisso per Separazioni e Divorzi avanti l’ufficiale di Stato Civile € 16,00 da versare presso la tesoreria UNICREDIT in Corso Umberto I o tramite bonifico bancario IBAN IT 03 F 02008 39360 000000603171
(l'importo corrispondente a quello vigente per l’imposta di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio).