La Cittadinanza italiana si può ottenere in uno dei seguenti modi: per beneficio di legge, per naturalizzazione ordinaria, per matrimonio.
Per beneficio di legge richiesta da:
Per naturalizzazione ordinaria richiesta da:
È richiesta l'assenza di precedenti penali, il rispetto degli obblighi fiscali e l'autosufficienza economica.
Per matrimonio richiesta da:
Presentare la domanda alla Prefettura competente per territorio. Per informazioni e modulistica collegati al sito www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza
Il Decreto di concessione della cittadinanza è sottoposto alla condizione di efficacia del giuramento da rendere dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, entro 6 mesi dalla notifica del decreto. Il giuramento ha il seguente contenuto "Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato". La cittadinanza decorre dal giorno successivo al giuramento. Per il giuramento è necessario concordare un appuntamento con lo Sportello Stato civile.
La modulistica di richiesta è reperibile sul sito www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza
Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di una somma di € 200,00.
Per il versamento del contributo è operativo presso Poste Italiane il conto corrente 809020 intestato a Ministero dell'Interno DLCI - cittadinanza.
La cittadinanza per naturalizzazione ordinaria viene concessa con Decreto del Presidente della Repubblica e prevede anche una valutazione discrezionale. La cittadinanza per matrimonio, invece, viene conferita con Decreto del Ministero dell'Interno e al momento dell'adozione del decreto NON deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio stesso e non deve sussistere separazione personale tra coniugi.
La richiesta per la cittadinanza per naturalizzazione ordinaria può essere respinta per motivi di interesse pubblico; mentre la richiesta per l'altra tipologia di cittadinanza può essere respinta con decreto ministeriale entro 2 anni in presenza delle seguenti condizioni negative: condanne per particolari reati in Italia o all'estero e comprovati motivi inerenti la sicurezza dello stato.
Il cittadino italiano per naturalizzazione trasmette la cittadinanza ai figli minori conviventi stabilmente ed effettivamente con il genitore alla data d'acquisizione della cittadinanza.