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Acquisire la cittadinanza italiana

 

>> Descrizione

 

La Cittadinanza italiana si può ottenere in uno dei seguenti modi: per beneficio di legge, per naturalizzazione ordinaria, per matrimonio.

>> Destinatari

 

Per beneficio di legge richiesta da:

  • straniero il cui padre, madre o nonno sia stato cittadino italiano per nascita, legalmente residente in Italia da almeno due anni al compimento dei 18 anni e che dichiari di voler diventare cittadino entro l'anno successivo;
  • straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età. La richiesta è presentata al comune di residenza entro un anno dal compimento della maggiore età.
 

Per naturalizzazione ordinaria richiesta da:

  • straniero del quale un genitore o un nonno siano stati cittadini italiani per nascita;
  • straniero nato in Italia e residente legalmente ed ininterrottamente da almeno 3 anni;
  • straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, dopo 5 anni di residenza legale dopo l'adozione;
  • straniero che abbia prestato servizio dipendente dello Stato, anche se all'estero, per almeno 5 anni;
  • apolide residente legalmente ed ininterrottamente da almeno 5 anni;
  • straniero non comunitario residente legalmente e ininterrottamente in Italia da almeno 10 anni;
  • cittadini dei Paesi dell'Unione Europea residenti legalmente ed ininterrottamente in Italia da almeno 4 anni.

È richiesta l'assenza di precedenti penali, il rispetto degli obblighi fiscali e l'autosufficienza economica.

Per matrimonio richiesta da:

  • coniugi stranieri o apolidi di cittadini italiani, trascorsi almeno 2 anni di residenza legale in Italia dopo il matrimonio o, dopo almeno tre anni dal matrimonio, se residenti all'estero. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli, nati o adottati dai coniugi.
 
 

>> Modalità

 

Presentare la domanda alla Prefettura competente per territorio. Per informazioni e modulistica collegati al sito www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza
 
Il Decreto di concessione della cittadinanza è sottoposto alla condizione di efficacia del giuramento da rendere dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, entro 6 mesi dalla notifica del decreto. Il giuramento ha il seguente contenuto "Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato". La cittadinanza decorre dal giorno successivo al giuramento. Per il giuramento è necessario concordare un appuntamento con lo Sportello Stato civile.

 

>> Documentazione

 

La modulistica di richiesta è reperibile sul sito www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza

 

>> Costi e modalità di pagamento

 

Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di una somma di € 200,00.
Per il versamento del contributo è operativo presso Poste Italiane il conto corrente 809020 intestato a Ministero dell'Interno DLCI - cittadinanza.

 

>> Informazioni utili

 

La cittadinanza per naturalizzazione ordinaria viene concessa con Decreto del Presidente della Repubblica e prevede anche una valutazione discrezionale. La cittadinanza per matrimonio, invece, viene conferita con Decreto del Ministero dell'Interno e al momento dell'adozione del decreto NON deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio stesso e non deve sussistere separazione personale tra coniugi.
La richiesta per la cittadinanza per naturalizzazione ordinaria può essere respinta per motivi di interesse pubblico; mentre la richiesta per l'altra tipologia di cittadinanza può essere respinta con decreto ministeriale entro 2 anni in presenza delle seguenti condizioni negative: condanne per particolari reati in Italia o all'estero e comprovati motivi inerenti la sicurezza dello stato.
Il cittadino italiano per naturalizzazione trasmette la cittadinanza ai figli minori conviventi stabilmente ed effettivamente con il genitore alla data d'acquisizione della cittadinanza.

Ultima Modifica: 13/01/2022