La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, di aree scoperte nonché di aree fabbricabili, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di possesso o di detenzione a qualsiasi titolo.
La TARI è dovuta da:
Le tariffe, esenzioni e riduzioni della TARI per l'anno 2017 sono state approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 28.02.2017.
I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011, art.14.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine del 30 giugno.
La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come da nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune.
La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche tramite il soggetto gestore del servizio rifiuti, per posta semplice, gli inviti di pagamento di ogni specifica utenza. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza preferibilmente non coincidente con altri tributi o imposte.
Il tributo per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a € 12,00 per anno d’imposta.