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TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI

 

>> Descrizione

La TASI è il tributo per finanziare i servizi indivisibili del Comune come la manutenzione delle strade, l'illuminazione pubblica, la manutenzione del verde pubblico, ecc...
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e, dal 1° gennaio 2016, dell’abitazione principale come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.
La TASI è commisurata all'intero anno solare, proporzionalmente ai mesi dell'anno durante i quali si protraggono la detenzione e/o il possesso. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.


>> Destinatari

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati e le aree edificabili di cui all'art. 1 comma 1, del Regolamento IUC.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 30 % dell’ammontare complessivo della TASI; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

Dal 1° gennaio 2016 sono esclusi dalla TASI le abitazioni principali e i terreni agricoli.


>> Aliquote

  • Immobili e relative pertinenze adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 aliquota del 2,00 per mille;
  • altri immobili e relative pertinenze ed aree edificabili aliquota del 2,00 per mille;
 

>> Dichiarare la TASI

Si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
Pertanto, le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.


>> Modalità di pagamento

Il versamento dell'imposta è effettuato mediante modello F24 disponibile gratuitamente presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario.
Nel modello F24 devono essere inseriti il codice catastale e il codice tributo corrispondente:

  • codice catastale H288, che identifica gli immobili situati nel Comune diRignano Flaminio;
  • codice tributo 3958 - abitazione principale e relative pertinenze;
  • codice tributo 3959 - fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • codice tributo 3960 - aree fabbricabili;
  • codice tributo 3961 - altri fabbricati.
 

Se l'importo da versare è inferiore a € 12,00 annui il contribuente non deve effettuare alcun versamento.
Se l'importo da versare è superiore a € 12,00, ma le singole rate risultano inferiori, il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.
 
Si ricorda che il contribuente deve provvedere direttamente al versamento in autoliquidazione.


>> Scadenze di pagamento

  • 1^ rata - acconto entro il 18 Giugno (il 16 è un sabato) - pari al 50% dell'imposta annua dovuta.
  • 2^ rata - saldo entro il 16 Dicembre - conguaglio dell'imposta annua dovuta. È possibile effettuare il pagamento con  RATA UNICA entro il 16 giugno.

>> Calcolare la TASI

È disponibile un Servizio di Calcolo on-line al seguente link:

 
 
 

>> Ravvedimento operoso

Il contribuente che intenda regolarizzare spontaneamente la propria posizione tributaria in caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell’acconto TASI può farlo avvalendosi del RAVVEDIMENTO OPEROSO, evitando cioè di incorrere in sanzioni più pesanti nel caso di accertamento eseguito dall’Amministrazione comunale.
Il beneficio delle sanzioni ridotte è rapportato alla velocità del ravvedimento, dipende cioè dalla data in cui avviene il pagamento.


>> Rimborsi

Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Le somme liquidate dal Comune possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI.
Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo disciplinato dall’articolo 17, comma 11, del Regolamento comunale IUC.


>> Normativa di riferimento

 
Ultima Modifica: 20/06/2019