Il presupposto dell'IMU è il possesso di beni immobili quali i fabbricati, i terreni e le aree edificabili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura ad eccezione dell'abitazione principale di categorie catastali diverse da A1/, A8 e A9 e delle pertinenze della stessa, come specificatamente indicato in seguito.
L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno durante i quali si è verificato il possesso.
Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
Sono assoggettati all'IMU coloro che, sugli immobili hanno i seguenti diritti:
Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1- A/8- A/9 e relative pertinenze, adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo è prevista una detrazione annua pari ad € 200,00 rapportata al periodo di possesso e in proporzione alla propria quota.
Dal 2016 le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, è prevista una detrazione della base imponibile del 50%, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre l'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. A queste unità immobiliari è applicata l'aliquota ordinaria dell'8,60 per mille.
La base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%:
■ per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
■ per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell’IMU.
Non sono soggetti ad IMU:
■ gli immobili adibiti ad abitazione principale, tranne quelli classificati nelle categorie catastali in A/1, A/8 E A/9e relative pertinenze (per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo);
■ i terreni agricoli, secondo i criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14.6.1993;
■ una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
■ le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
■ i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
■ la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
■ un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forse di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
■ i fabbricati rurali ad uso strumentale, esenti ai sensi del comma 708, art. 1 della Legge 147/2013.
■ gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce)
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
Il pagamento dell'imposta è effettuato mediante modello F24 disponibile gratuitamente presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario.
Nel modello F24 devono essere inseriti il codice catastale e il codice tributo corrispondente:
codice catastale H288, che identifica gli immobili situati nel Comune di Rignano Flaminio;
codice tributo 3914 - terreni;
codice tributo 3916 - aree fabbricabili;
codice tributo 3918 - altri fabbricati.
Se l'importo da versare è inferiore a € 12,00 annui il contribuente non deve effettuare alcun versamento.
Se l'importo da versare è superiore a € 12,00, ma le singole rate risultano inferiori, il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 Dicembre.
Si ricorda che il contribuente deve provvedere direttamente al versamento in autoliquidazione.
È disponibile un Servizio di Calcolo on-line al seguente link:
Il contribuente che intenda regolarizzare spontaneamente la propria posizione tributaria in caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell’acconto IMU può farlo avvalendosi del RAVVEDIMENTO OPEROSO, evitando cioè di incorrere in sanzioni più pesanti nel caso di accertamento eseguito dall’Amministrazione comunale.
Il beneficio delle sanzioni ridotte è rapportato alla velocità del ravvedimento, dipende cioè dalla data in cui avviene il pagamento.
Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Le somme liquidate dal Comune possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo disciplinato dall’articolo 17, comma 11, del Regolamento comunale IUC.