Bonus idrico integrativo per il 2018

 
Sono ammessi al bonus idrico integrativo nell’ATO 2, gli utenti diretti (titolari di una fornitura ad uso domestico residente) ed indiretti (utilizzatori nell’abitazione di residenza di una fornitura idrica intestata ad un utenza condominiale) che ricadono in condizione di disagio economico.
Per gli utenti diretti, il bonus idrico integrativo è riconosciuto a condizione che l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente (intestatario del contratto di fornitura idrica) coincida con l’indirizzo di fornitura del contratto.
Per gli utenti indiretti, il bonus idrico integrativo è riconosciuto a condizione che la residenza anagrafica del richiedente coincida con l’indirizzo della fornitura condominiale di cui il medesimo usufruisce.
Il nucleo familiare ha diritto al bonus idrico integrativo con riferimento ad un solo contratto di fornitura.
In particolare hanno diritto al bonus idrico integrativo gli utenti diretti ed indiretti che possiedono i seguenti requisiti:
c) indicatore ISEE fino a € 13.787,45* e nucleo familiare fino a 3 componenti;
d) indicatore ISEE fino a € 15.815,49* e nucleo familiare con 4 componenti;
e) indicatore ISEE fino a € 17.923,48* e nucleo familiare con 5 o più componenti.
I valori delle soglie ISEE sopra citati vengono aggiornati annualmente in base alla variazione dell’indicatore dei prezzi al consumo.
*I valori delle soglie ISEE sopra citati sono stati aggiornati sulla base dell'indice Istat delle famiglie di operai e impiegati senza tabacchi (FOI); la variazione a livello annuo del 2017 rispetto al 2016 è pari al 1,2%.

 Modalità di richiesta del bonus idrico integrativo da parte dell’utente
Gli utenti devono presentare la richiesta del bonus idrico integrativo utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla STO, allegando copia di:
- attestazione ISEE rilasciata nell’anno 2018;
- carta di identità del richiedente in corso di validità;
- prima pagina di una bolletta relativa all’anno 2017 (per la verifica del n° e dell’intestatario dell’utenza e dell’indirizzo del contratto di fornitura idrica).

La richiesta dovrà essere inviata preferibilmente mediante email all’indirizzo agevolazioni@ato2roma.it, o in alternativa per posta ordinaria indirizzata a STO ATO 2 Lazio Centrale Roma Via Cesare Pascarella, 31 – 00153 Roma.

Controllo sulla documentazione presentata
La STO si riserva di operare tutti i controlli che ritiene necessari per accertare la veridicità delle dichiarazioni.
Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decadrà il bonus sin dall’origine, per cui il richiedente risulterà immediatamente debitore nei confronti del Gestore per una somma corrispondente al bonus già accordato, oltre alla mora e agli interessi legali.


Quantificazione del bonus idrico integrativo
Il bonus idrico integrativo per gli utenti diretti consiste nell’applicazione di una componente tariffaria compensativa in bolletta (denominata b1) da applicare in bolletta nell’anno successivo alla richiesta.
Il bonus integrativo per gli utenti indiretti consiste nell’erogazione di un contributo una tantum, riconosciuto mediante accredito sul conto corrente (bancario o postale).
L’importo viene calcolato come quote fisse e spesa corrispondente al consumo di 40 m³ per anno di acqua (se consumati) partendo dallo scaglione della tariffa agevolata e tariffa di fognatura e depurazione per ciascuno dei componenti del nucleo familiare applicando, al consumo le tariffe in vigore nell’anno precedente.

Termini di presentazione delle domande per il bonus idrico integrativo
La documentazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2018.
Per la riconferma dei benefici concessi il soggetto interessato, ogni anno entro il termine indicato, dovrà riprodurre tutta la documentazione pur non essendosi verificate variazioni, pena la decadenza dei benefici.
La documentazione presentata verrà esaminata al fine di valutare l’importo dell’agevolazione da erogare nelle bollette dell’anno successivo.

Periodo di validità del bonus idrico integrativo e modalità di erogazione
Il bonus idrico integrativo ha validità annuale e viene erogato nel corso dell’anno successivo alla richiesta.
Il bonus idrico integrativo viene erogato in un’unica soluzione e non potrà eccedere l’importo complessivo delle bollette relative ad un anno.
Il bonus idrico integrativo viene erogato
pro quota die ovvero in base ai giorni in cui l’utenza è attiva nell’anno.
In caso di cessazione dell’utenza il bonus idrico integrativo verrà erogato in un’unica soluzione nella bolletta di conguaglio di chiusura dell’utenza.

Comunicazione agli utenti
Nel caso in cui la domanda del bonus non sia completa, la STO inviterà il richiedente a presentare la documentazione mancante e qualora tale documentazione non perverrà la domanda si riterrà rigettata.

Promozione e diffusione del presente regolamento
Il Gestore provvede a dare comunicazione riguardo le presenti procedure tramite apposita informativa all’interno delle bollette.
Le procedure e la relativa modulistica sono disponibili presso tutti i canali di contatto del Gestore (sito web, numero verde, sportelli fisici) e sul sito web della STO dell’ATO 2.
I Comuni potranno tramite gli uffici preposti dare assistenza per la compilazione e l’invio della domanda agli utenti residenti nel proprio territorio che vogliono fare richiesta di agevolazione tariffaria, inoltre al fine della più ampia diffusione della procedura, potranno affiggere volantini e manifesti all’interno degli uffici comunali e pubblicare la procedura e la modulistica sui propri siti istituzionali.

Finanziamento del bonus idrico integrativo
Il bonus idrico integrativo è finanziato con le risorse economiche raccolte con la tariffa del S.I.I. negli anni precedenti.
Il gestore è tenuto a comunicare alla STO, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati e le informazioni relativi bonus idrico integrativo.





 
Ultima Modifica: 28/05/2018